Art. 20 — Capitano della nave
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[1]Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, per quanto nominato dall'armatore o proprietario, deve intendersi, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per cio' che concerne l'impiego della nave o galleggiante.
[2]Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni prevedute dagli articoli seguenti.
[3]Egli deve compierei viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinche' l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Deve eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci, nonche' l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle localita' che gli vengono indicate dall'amministrazione stessa.
[4]Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonche' la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
