Art. 26 — Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' in facolta' dell'amministrazione di imbarcare sulla nave un galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di grado equiparato, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il Regio commissario nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice.
tolto: Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili ed i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al Regio commissario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art26 · fonte del testo