Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 31 — Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione

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Oltre all'indennita' dovuta all'armatore o al proprietario per effetto del precedente art. 30, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione:

  • a)la perdita totale della nave o del galleggianti requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone, dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilita' civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dai Regio commissario, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario;
  • b)le spese inerenti ad eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali viene adibito per effetto della requisizione.
  • c)le spese inerenti ai lavori di ripristino;
  • d)le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art31 · fonte del testo