Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Art. 31 — Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Oltre all'indennita' dovuta all'armatore o al proprietario per effetto del precedente art. 30, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione:
- a)la perdita totale della nave o del galleggianti requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone, dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilita' civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dai Regio commissario, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario;
- b)le spese inerenti ad eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali viene adibito per effetto della requisizione.
- c)le spese inerenti ai lavori di ripristino;
- d)le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
