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[1]Responsabilita' dell'amministrazione che procede alla requisizione.
[2]L'amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilita' civile per danni alle persone, previsti alle lettere a) e b) della parte B dell'indennita' indicata nell'art. 30, rimane esonerata da ogni responsabilita' per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l'armatore o proprietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione.
[3]In determinate circostanze e per speciali ragioni, l'amministrazione che procede alla requisizione potra' disporre perche' le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
