Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Art. 49 — Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza
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Chiunque non ottempera agli ordini dati dal ministero delle comunicazioni, a norma degli articoli 6 e 7, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a L. Nei casi piu' gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
