Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 49 — Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Chiunque non ottempera agli ordini dati dal ministero delle comunicazioni, a norma degli articoli 6 e 7, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a L. Nei casi piu' gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art49 · fonte del testo