Art. 50 — Sottrazione alla requisizione
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[1]Inosservanza dell'ordine di requisizione.
[2]Ferme le disposizioni del Capo VI del R. decreto-legge 19 ottobre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, chiunque in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o un galleggiante, che ne possa formare oggetto a norma della presente legge, o, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato dalla autorita' competente o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a L. 3000.
[3]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a L. 2000.
[4]Nel caso che la consegna all'amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all'uopo stabilito a norma dell'art. 12, il colpevole e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 3000.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
