Art. 59 — Punizioni disciplinari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, indicati nel capo III, sono punite con le punizioni disciplinari previste dal titolo IV, parte 2ª del Codice per la marina mercantile.
tolto: L'esercizio del potere disciplinare di cui al precedente comma e' affidato alle persone indicate nell'art. 451 del Codice per la marina mercantile.
tolto: I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal Regio commissario presentati al capitano della nave o galleggiante che deve trascriverli nel giornale nautico, con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati.
tolto: Pero' il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facolta' conferitagli dall'art. 23, sostituisce interamente il capitano nell'esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art59 · fonte del testo