Art. 59 — Punizioni disciplinari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, indicati nel capo III, sono punite con le punizioni disciplinari previste dal titolo IV, parte 2ª del Codice per la marina mercantile.
[2]L'esercizio del potere disciplinare di cui al precedente comma e' affidato alle persone indicate nell'art. 451 del Codice per la marina mercantile.
[3]I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal Regio commissario presentati al capitano della nave o galleggiante che deve trascriverli nel giornale nautico, con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati.
[4]Pero' il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facolta' conferitagli dall'art. 23, sostituisce interamente il capitano nell'esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
