Art. 60 — Misure disciplinari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Oltre le punizioni disciplinari previste dal titolo IV, parte 2ª, del codice per la marina mercantile, per qualsiasi atto od omissione capace di turbare il buon andamento del servizio cui la nave o galleggiante requisito e' adibito, puo' essere inflitta ai colpevoli, dall'autorita' marittima competente, la misura disciplinare dell'inibizione della navigazione da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili in virtu' di altre leggi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art60 · fonte del testo