Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 7 — Precedenza dei trasporti per conto dello Stato

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Il Ministero delle comunicazioni ha facolta' di disporre, con proprio decreto, che sulle navi o galleggianti non requisiti sia data assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti devono compiere per effetto del loro normale impiego.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art7 · fonte del testo