L'art. 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, e la tabella allegata al predetto decreto-legge sono abrogati. Con effetto dal 1 luglio 1951 l'indennita' di aeromanovra spettante al personale dell'Aeronautica e' fissata nelle stesse misure e viene corrisposta con le medesime modalita' vigenti nel tempo per l'indennita' di marcia prevista a favore del personale militare dell'Esercito.

Testo vigente dal 15 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3086~art1 · fonte del testo