Art. 11 — Adeguamento triennale del trattamento economico
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Gli stipendi previsti nelle tabelle allegate alla presente legge sono adeguati, di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla variazione percentuale degli stipendi dei dipendenti pubblici verificatasi nello stesso periodo. Agli effetti del comma precedente si tiene conto degli stipendi, al netto dell'indennita' integrativa speciale, erogati al personale in servizio, amministrativo, tecnico, insegnante, militare, di polizia ed operaio dell'Amministrazione dello Stato nonche' a tutto il personale in servizio delle aziende autonome dello Stato, degli enti ospedalieri, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, degli enti di previdenza ed assistenza sociali, quali risultano ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. La variazione percentuale degli stipendi dei dipendenti pubblici e' calcolata rapportando lo stipendio medio per unita' dell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente. Gli aumenti decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo al triennio di riferimento. Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti, la variazione percentuale e' determinata rapportando lo stipendio di cui al terzo comma, relativo all'anno 1981, a quello dell'anno 1978 e l'adeguamento decorre dal 1 gennaio 1982.
Testo in vigore dal 6 aprile 1979 al 8 marzo 1981
