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Gli stipendi previsti nelle tabelle allegate alla presente legge sono adeguati, di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla variazione percentuale degli stipendi dei dipendenti pubblici verificatasi nello stesso periodo. Agli effetti del comma precedente si tiene conto degli stipendi, al netto dell'indennita' integrativa speciale, erogati al personale in servizio, amministrativo, tecnico, insegnante, militare, di polizia ed operaio dell'Amministrazione dello Stato nonche' a tutto il personale in servizio delle aziende autonome dello Stato, degli enti ospedalieri, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, degli enti di previdenza ed assistenza sociali, quali risultano ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. La variazione percentuale degli stipendi dei dipendenti pubblici e' calcolata rapportando lo stipendio medio per unita' dell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente. Gli aumenti decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo al triennio di riferimento. Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti, la variazione percentuale e' determinata rapportando lo stipendio di cui al terzo comma, relativo all'anno 1981, a quello dell'anno 1978 e l'adeguamento decorre dal 1 gennaio 1982.

Testo in vigore dal 6 aprile 1979 al 8 marzo 1981

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 233/2017

    Questione inammissibile
    8 novembre 2017

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per richiesta di pronuncia eminentemente creativa, non consentita alla Corte costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge n. 97 del 1979 e 24 della legge n. 448 del 1998, censurati dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 Cost., nella parte in cui, il previsto meccanismo di adeguamento automatico triennale della retribuzione dei magistrati, ancorato alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie di pubblici dipendenti, non esclude la possibilità di conguagli di segno negativo e non contempla modalità alternative di determinazione dell'adeguamento stipendiale triennale, quando nel triennio la variazione nelle retribuzioni di riferimento sia di importo trascurabile oppure negativa. Il richiesto intervento in merito alle "modalità alternative" e al presupposto della variazione trascurabile delle retribuzioni di riferimento esula dai compiti della Corte costituzionale per la molteplicità di soluzioni che implica, rimesse all'apprezzamento discrezionale del legislatore e prive di un contenuto costituzionalmente imposto. ( Precedente citato: ordinanza n. 25 del 2016, sulla inammissibilità della questione in caso di richiesta di addizione non "a rime costituzionalmente obbligate" ) . Spetta alla discrezionalità del legislatore, chiamato a scegliere i termini di riferimento più ampi e appropriati, modulare in concreto il meccanismo di adeguamento automatico triennale degli stipendi dei magistrati, in modo da affrancare la magistratura da una mera dialettica contrattualistica e salvaguardare la costante adeguatezza del suo trattamento economico, che è garanzia imprescindibile dell'autonomia e dell'indipendenza presidiate dalla Costituzione . ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2012, n. 42 del 1993, n. 238 del 1990 e n. 1 del 1978 ) .

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 95/1991

    Questione inammissibile
    16 febbraio 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) - più esattamente degli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nel testo sostituito dalla norma citata - sollevata dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, in relazione agli artt. 3, 3…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Provvidenze per il personale di magistratura

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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