Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato
Art. 16 — Disposizioni transitorie
Nei giudizi arbitrali gia' definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.
Testo vigente dal 6 aprile 1979
