Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1989 al 7 novembre 1996. Leggi il testo vigente →

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaduesimo anno di eta' se appuntato e del quarantottesimo anno di eta' se carabiniere scelto o carabiniere. Anche prima del raggiungimento del limite di eta' il personale di cui al comma precedente puo' cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

  • a)infermita';
  • b)domanda;
  • c)((scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore)); 5
  • d)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
  • e)nomina all'impiego civile;
  • f)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato: con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f); con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 febbraio 1989, n. 53

5

La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".

Testo in vigore dal 8 marzo 1989 al 7 novembre 1996

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 240/1997

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lettera c), e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (recante: "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri") - nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento, senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare - in quanto, posto che i meccanismi di destituzione o di dispensa dal servizio aventi carattere automatico violano il canone fondamentale di razionalità normativa, la mancata previsione della partecipazione dell'interessato vulnera le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, e lede così il buon andamento dell'amministrazione militare "sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali". - Cfr., pure, S. nn. 971/1988; 104/1991; 415/1991; 134/1992; 126/1995; 363/1996. red.: G. Leo

    Art. 12 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri · Art. 17 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 363/1996

    Ha colpito questo articolo
    30 ottobre 1996

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguent…

    Art. 33 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 12 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 8 marzo 1989. 13 parole aggiunte.

c) scarso rendimentoaggiunto: , nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 febbraio 1989, n. 53

    La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art12 · fonte del testo