Art. 12
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaduesimo anno di eta' se appuntato e del quarantottesimo anno di eta' se carabiniere scelto o carabiniere. Anche prima del raggiungimento del limite di eta' il personale di cui al comma precedente puo' cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
- a)infermita';
- b)domanda;
- c)((scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore)); 5
- d)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- e)nomina all'impiego civile;
- f)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato: con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f); con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 febbraio 1989, n. 53
5La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".
Testo in vigore dal 8 marzo 1989 al 7 novembre 1996
