Art. 12
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaduesimo anno di eta' se appuntato e del quarantottesimo anno di eta' se carabiniere scelto o carabiniere. Anche prima del raggiungimento del limite di eta' il personale di cui al comma precedente puo' cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
- a)infermita';
- b)domanda;
- c)scarso rendimento;
- d)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- e)nomina all'impiego civile;
- f)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato: con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f); con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 8 marzo 1989
