Le norme in tema di aspettativa per infermita`, dettate per il personale docente di ruolo, non sono applicabili al personale non di ruolo, il quale, ai sensi dell'art. 118 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, continua ad essere disciplinato, per quel che attiene ai limiti di assenza dal servizio, dagli artt. 9, 10 e 15 della l. 19 marzo 1955 n. 160. La diversa durata del periodo complessivo massimo di assenza per infermita`, stabilita dal legislatore per i docenti non di ruolo, rispetto a quella piu` ampia prevista per i docenti di ruolo,si ricollega ai diversi presupposti dei relativi rapporti di impiego, non potendosi determinare alcuna disparita` di trattamento in presenza di situazioni non omogenee, quali quelle relative rapporti di pubblico impiego rispettivamente di ruolo e non di ruolo. Compete al legislatore determinare la durata massima complessiva dell'assenza dal servizio per malattia, al fine di contemperare la tutela dell'insegnante precario con l'indispensabile svolgimento dell'insegnamento, nel quadro dell'interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione. Ne` puo` essere invocata la tutela del diritto alla salute del docente non di ruolo oltre quanto previsto circa la durata dell'assenza ed il mantenimento del rapporto nel periodo consentito, perche` l'assenza per infermita` nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego deve necessariamente restare circoscritta in un arco temporale determinabile dal legislatore, nel contemperamento delle contrapposto esigenze del docente e della scuola. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della l. 19 marzo 1955 n. 160, in riferimento agli artt. 3, 32 e 94 Cost.). - cfr.: Sentt. nn. 39/72, 88/79, 52/81, 175/82.
Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 97 cost. · Art. 9 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica