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Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai sensi della presente legge, sono attribuiti per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile. La supplenza non e' utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti.
Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 10 gennaio 1964
