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Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai sensi della presente legge, sono attribuiti per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile. La supplenza non e' utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1963, n. 1878
5La L. 27 dicembre 1963, n. 1878 ha disposto (con l'art. 1) che "L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, va inteso nel senso che tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili dai Provveditori agli studi, perche' non rientrano nelle categorie elencate nell'articolo 3 della medesima legge, sia quelli comunque non conferiti dai medesimi Provveditori agli studi."
Testo in vigore dal 10 gennaio 1964 al 16 dicembre 2010
