Il personale di cui all'articolo precedente, tranne gli assistenti e le ostetriche, acquista la stabilita' dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il Consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di due mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. Per gli assistenti e le ostetriche il periodo di prova e' di tre anni. Il provvedimento di dimissione deve essere motivato.

Testo vigente dal 1 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-10;336~art2 · fonte del testo