I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti, i direttori di farmacia e i farmacisti, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di eta'. Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 60° anno di eta'.

Testo vigente dal 1 giugno 1964

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 631/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata non fondata che non presenta nuovi e diversi profili di illegittimita` costituzionale va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 5 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, nella parte in cui non prevedono il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di eta` dei farmacisti ospedalieri di ruolo che, all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, fossero privi di qualifica apicale; questione gia` dichiarata non fondata con sentenza n. 134/1986).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali · Art. 6 Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali

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  • Ordinanza n. 632/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata non fondata e che non presenta nuovi o diversi profili di illegittimita` costituzionale va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 5 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627 nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di eta` solo dei sanitari che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, rivestivano determinate qualifiche di ruolo; questione gia` dichiarata non fondata con sentenza n. 134/1986).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali · Art. 6 Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali

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  • Ordinanza n. 307/1987

    Questione infondata
    30 settembre 1987

    Intervenuta pronuncia di infondatezza di una questione incidentale di legittimita` costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate le analoghe questioni rimesse alla Corte con ordinanze che non prospettino profili ulteriori o diversi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. e gia` dichiarate infondate con sent. n. 134/1986 - degli artt. 1 e 6, L. 10 maggio 1964, n. 336, e 5, D.L. 2 luglio 1982 n. 402, come convertito con modifiche nella L. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte concernente il mancato riconoscimento ad alcune categorie di sanitari ospedalieri del beneficio del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta`).

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1964-05-10;336~art1 · fonte del testo