L'ufficiale in aspettativa per infermita', compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizio. E' parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo.

Testo vigente dal 27 febbraio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 27 febbraio 1968. 44 parole tolte, 30 parole aggiunte.

L'ufficiale in aspettativa per tolto: motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facolta' di rinunciare all'avanzamento o agli esami, essere richiamato in servizio. L'ufficiale in aspettativa per infermita', compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami tolto: prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domandatolto: , e' sottoposto ad accertamenti sanitari tolto: prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneoaggiunto: ; se riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizioaggiunto: . E' parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art18 · fonte del testo