L'ufficiale in aspettativa per infermita', compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizio. E' parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo.
Testo vigente dal 27 febbraio 1968
