Il sottufficiale in aspettativa puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purche' idoneo al servizio incondizionato. Il sottufficiale in aspettativa per infermita', il quale debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami ai fini dell'avanzamento, e' sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio. Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda e' richiamato in servizio.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art18 · fonte del testo