Art. 18
Il sottufficiale in aspettativa puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purche' idoneo al servizio incondizionato. Il sottufficiale in aspettativa per infermita', il quale debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami ai fini dell'avanzamento, e' sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio. Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda e' richiamato in servizio.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
