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[1]L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di eta', ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianita' di servizio:
[2]maggiore generale.................... anni 59 colonnello........................ anni 57 tenente colonnello.................... anni 55 capitano, tenente e sottotenente............. anni 51 L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi del comma, precedente e' collocato nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al primo comma ha ugualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente; in tal caso non gli e' concesso alcun trattamento di quiescenza ed e' collocato nella riserva. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardare l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963
