L'ufficiale in servizio permanente non puo' contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto l'assenso del Capo dello Stato. Qualora contragga matrimonio senza tale assenso, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva e si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 27.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art33 · fonte del testo