Art. 34
Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente. Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 27. Il sottufficiale e' collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso art. 27; altrimenti e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
