Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente. Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 27. Il sottufficiale e' collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso art. 27; altrimenti e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art34 · fonte del testo