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Il Consiglio di disciplina e' costituito annualmente con decreto del Ministro per l'interno ed e' composto dal capo della polizia, che lo presiede, dal vice capo della polizia, dal generale ispettore del Corpo e da due colonnelli del Corpo in servizio permanente. Un ispettore generale di pubblica sicurezza ed un colonnello del Corpo sono altresi' nominati quali membri supplenti. Il direttore capo della divisione Forze armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale relatore; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'8°. Quando si tratti di ufficiale generale, il Consiglio di disciplina e' presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, e ne fanno parte il capo della polizia e il vice capo della polizia: il direttore capo della divisione Forze armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale segretario relatore.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art54 · fonte del testo