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L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo: ad anzianita'; a scelta; per esami. Puo' essere disposto per meriti eccezionali. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' per i gradi di tenente colonnello, capitano o tenente; a scelta per i gradi di maggior generale, colonnello; a scelta o per esami per il grado di maggiore. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo soltanto sino al grado di tenente colonnello.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art61 · fonte del testo