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L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo: ad anzianita'; a scelta; per esami. Puo' essere disposto per meriti eccezionali. ((L'avanzamento ha luogo ad anzianita' per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente; a scelta per i gradi di tenente generale ispettore, maggiore generale ispettore e colonnello; a scelta e per esami per il grado di maggiore)). L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo soltanto sino al grado di tenente colonnello.

Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963. 4 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… meriti eccezionali. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' per i gradi di tenente colonnello, capitano tolto: o aggiunto: e tenente; a scelta per i gradi di tolto: maggior generale, aggiunto: tenente generale ispettore, maggiore generale ispettore e colonnello; a scelta tolto: o aggiunto: e per esami per il grado di maggiore. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo soltanto sino al grado di tenente colonnello.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art61 · fonte del testo