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L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo: ad anzianita'; a scelta; per esami. Puo' essere disposto per meriti eccezionali. ((L'avanzamento ha luogo ad anzianita' per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente; a scelta per i gradi di tenente generale ispettore, maggiore generale ispettore e colonnello; a scelta e per esami per il grado di maggiore)). L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo soltanto sino al grado di tenente colonnello.
Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966
