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[1]L'ufficiale non puo' essere valutato per l'avanzamento se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza nel grado:

[2]colonnello........................ anni 2 tenente colonnello.................... anni 3 maggiore......................... anni 3 capitano......................... anni 4 tenente.......................... anni 4 sottotenente....................... anni 2 Per essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale deve aver riportato qualifica non inferiore a "buono con tre" nel biennio precedente. Per essere valutato per l'avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, l'ufficiale deve aver frequentato i corsi previsti dalla presente legge ed aver esercitato, per un periodo complessivo non inferiore ad anni due, il comando effettivo di reparto nei gradi di tenente o capitano e di maggiore o tenente colonnello.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art62 · fonte del testo