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La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta attribuendo a ciascuno degli ufficiali valutati un punto di merito da uno a cento. ((Gli ufficiali al quali sia stato attribuito un punto di merito non inferiore a ottanta, se maggiori generali ispettori o colonnelli, e non inferiore a settanta se di altro grado, sono giudicati dalla Commissione idonei all'avanzamento; gli ufficiali cui sia stato attributo un punto inferiore, rispettivamente, a ottanta od a settanta, sono giudicati dalla Commissione non idonei all'avanzamento)). La Commissione, in base al punto attribuito, e a parita' di punti dando la precedenza al piu' anziano in ruolo, compila una graduatoria di merito degli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita', nonche' un elenco in ordine di ruolo degli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita'.
Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966
