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L'ufficiale dichiarato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato in occasione della valutazione successiva. Se dichiarato per la seconda volta non idoneo all'avanzamento, cessa dal servizio permanente ed e' collocato in congedo. Si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nell'art. 32.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art71 · fonte del testo