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L'avanzamento per meriti eccezionali puo' essere disposto nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni abbia compiuto operazioni di servizio di speciale importanza dando prova di eccezionale sagacia e capacita' e abbia corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica o per conseguire l'arresto di malfattori, dimostrando di possedere qualita' intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente alle funzioni del grado superiore. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali, l'ufficiale deve aver compiuto un periodo di permanenza minima nel grado pari alla meta' di quello prescritto dall'art. 62 e non avere gia' conseguita altra proinozione per meriti eccezionali. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dai superiori da cui l'ufficiale dipende. Sulla proposta, corredata dal parere del capo della polizia, decide il Ministro, sentita la Commissione di avanzamento; il parere favorevole di questa ultima deve essere espresso ad unanimita'. L'ufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali e' iscritto al primo posto della graduatoria di merito degli idonei di cui all'art. 68 che venga formata dopo la data della decisione ministeriale. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art79 · fonte del testo