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Agli effetti dell'avanzamento, il Ministro per l'interno determina annualmente, in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle prevedibili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria e della riserva da valutare e da promuovere.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art82 · fonte del testo