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E' istituita con effetto dal 1° luglio 1957 una indennita' mensile di ricerca scientifica per il personale assistente. Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennita' e' corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestati, e comunque per non piu' di dieci mesi, in ragione di lire 6750 mensili per gli assistenti ordinari in possesso dell'abilitazione alla libera docenza; di lire 5500 per gli assistenti ordinari; di lire 2750 per gli assistenti incaricati. Per l'esercizio finanziario 1957-58 l'indennita' e' corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestati, e comunque per non piu' di dieci mesi, in misura doppia a quella indicata nel comma precedente. Dal 1° luglio 1958 l'indennita' di ricerca scientifica e' corrisposta, nella misura di cui al precedente comma, per 12 mesi all'anno ed e' subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni; nei casi in cui questi sono ridotti, e' ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Dalla stessa data del 1° luglio 1958 la misura mensile dell'indennita' di ricerca scientifica e' elevata a lire 20.000, 15.000 e 7500, rispettivamente per gli assistenti ordinari in possesso di abilitazione alla libera docenza, per gli assistenti ordinari e per gli assistenti incaricati che non svolgano privatamente alcuna attivita' professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue. Per l'attribuzione della predetta indennita' valgono le norme previste in materia per i professori universitari.
Testo in vigore dal 19 aprile 1958 al 1 novembre 1961
