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All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 35.000, ridotto a meta' qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato. Il numero massimo degli assistenti straordinari che ciascuna Universita' puo' annualmente assumere e' determinato, su proposta del competente Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da registrare dalla Corte dei conti, in occasione della ripartizione fra i vari Atenei del fondo di cui al successivo art. 20. La retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, puo' anche far carico sui fondi a disposizione degli Istituti o Cliniche. Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari. In tal caso all'assistente volontario e' dovuto un compenso orario da stabilirsi, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione. I criteri di massima per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.
Testo in vigore dal 19 aprile 1958 al 27 febbraio 1962
