Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1958 al 27 febbraio 1962. Leggi il testo vigente →
Al Ministro per la pubblica istruzione e' data facolta' di disporre comandi di presidi o professori di istituti di istruzione media, sempreche' il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale. La relativa spesa fa carico al capitolo di bilancio in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario. Le disposizioni dei precedenti comuni si applicano, altresi', nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituiti di istruzione media comandati per l'insegnamento di lingua straniera nelle Facolta' di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza. I comandi di cui al presente articolo non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di cinquanta.
Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 27 febbraio 1962
