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Al Ministro per la pubblica istruzione e' data facolta' di disporre comandi di presidi o professori di istituti di istruzione media, sempreche' il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale. La relativa spesa fa carico al capitolo di bilancio in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario. Le disposizioni dei precedenti comuni si applicano, altresi', nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituiti di istruzione media comandati per l'insegnamento di lingua straniera nelle Facolta' di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza. I comandi di cui al presente articolo non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di cinquanta.

Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 27 febbraio 1962

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 38/1984

    Questione infondata
    22 febbraio 1984

    Non è arbitraria la scelta del legislatore che, nel disciplinare il comando di professori e presidi dell'ordine medio presso Università o Istituti superiori, prevede quale requisito necessario il possesso della abilitazione alla libera docenza; ne' è lesiva del principio di eguaglianza la circostanza che il requisito predetto non sia, invece, richiesto per assumere incarichi per l'insegnamento di una lingua straniera nelle Facoltà di Economia e Commercio, Scienze politiche, Scienze Economiche e Bancarie e presso l'Università per stranieri di Perugia, considerata la particolarità, obiettivamente rilevabile, dell'oggetto della disciplina, dell'orientamento fondamentale e delle caratteristiche delle Facoltà interessate. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 della L. 18 marzo 1958 n. 311 e 13 della L. 24 febbraio 1967 n. 62, come mod. dalla L. 24 novembre 1967 n. 1154 nella parte in cui non consentono agli insegnanti dell'ordine medio privi della abilitazione alla libera docenza di essere comandati per assumere incarichi per materie diverse dalla lingua straniera e presso Facoltà diverse da quella di Economia e Commercio, Scienze politiche, Scienze economiche e bancarie o Università diverse da quelle per stranieri di Perugia.).

    Art. 3 cost. · Art. 22 Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari · Art. 13 Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari · Art. 1 Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art22 · fonte del testo