Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche
Art. 2 — Requisiti dei beneficiari
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Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:
- a)svolgere attivita' a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;
- b)operare con la piu' ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attivita' da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale e che essi dimostrino di svolgere attivita' continuativa sull'intero territorio nazionale, o comunque in almeno dieci regioni, e da non meno di tre anni.
Testo in vigore dal 24 novembre 1987 al 5 gennaio 1999
