Art. 6 — Assegnazione dei contributi
Esperita l'istruttoria e verificata la regolarita' delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanita', con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione. (( COMMA ABRROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Legge 15 dicembre 1998, n.438
1La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati."
Testo vigente dal 5 gennaio 1999
