Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1999 al 11 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

  • a)svolgere attivita' a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;
  • b)operare con la piu' ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attivita' da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale ((...)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Legge 15 dicembre 1998, n.438

1

La Legge 15 dicembre 1998, n.438 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati."

Testo in vigore dal 5 gennaio 1999 al 11 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1987-11-19;476~art2 · fonte su Normattiva