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Esperita l'istruttoria e verificata la regolarita' delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanita', con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione. Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarita' dei bilanci e sulle attivita' svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 24 novembre 1987 al 5 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1987-11-19;476~art6 · fonte su Normattiva