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Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile. Restano valide le convenzioni concluse fra le parti avanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1971 al 9 marzo 1972
