È vero che l'affittuario-coltivatore diretto è titolare, al pari di ogni imprenditore, di poteri di organizzazione dei fattori produttivi, ma egli si avvicina pur sempre al prestatore d'opera in quanto, a differenza del concedente, trae l'utilità dalla personale coltivazione del fondo, provvedendo al suo sostentamento attraverso l'esplicazione della propria energia lavorativa. Pertanto non può ritenersi irrazionale l'assimilazione, stabilita dal legislatore non già in linea generale, bensì in una specifica e determinata ipotesi in cui, secondo una discrezionale valutazione politico-sociale, ha ritenuto di attribuire all'affittuario una tutela più efficace per ripetere la parte di canone indebitamente corrisposta al concedente, disponendo che per l'esercizio del relativo diritto si applicano i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato. Tutela che si completa con la statuizione riguardante la decorrenza di detta prescrizione, la cui disciplina non può del pari ritenersi irrazionale, in considerazione della precarietà del rapporto, soggetto al tempo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, all'indeterminata proroga dei contratti agrari disposta dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e suscettibile di cessare in qualsiasi momento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n. 11 del 1971, il quale, ribadendo il diritto dell'affittuario-coltivatore diretto di ripetere le somme corrisposte in eccedenza al massimo tabellare, dispone che per l'esercizio del diritto medesimo si applicano i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto). - Sulla prescrizione dei diritti del lavoratore subordinato, v. S. nn. 63/1966; 143/1969; 174/1972 e numerose altre.
Art. 3 cost. · Art. 28 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici