Il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non puo' essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498".

Testo vigente dal 30 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-23;22~art5 · fonte su Normattiva