Il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non puo' essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498".
Testo vigente dal 30 gennaio 1989
