Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non pote' fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183- bis".
Testo vigente dal 30 gennaio 1989
