Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 7 — Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo

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A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi. Il CICS stabilira':

  • a)la quota del Fondo di rotazione che potra' annualmente essere impiegata a tale scopo;
  • b)i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorita' geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;
  • c)le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso e' affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 21 agosto 2013

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urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art7 · fonte su Normattiva