Art. 7 — Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 2013 al 29 agosto 2014. Leggi il testo vigente →
(( A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresi' essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo puo' essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese miste. )) Il CICS stabilira':
- a)la quota del Fondo di rotazione che potra' annualmente essere impiegata a tale scopo;
- b)i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorita' geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;
- c)le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso e' affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 21 agosto 2013 al 29 agosto 2014
