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Al cacao in massa e ai vari tipi di cacao in polvere, di cioccolato e di cioccolato al latte ed al cioccolato bianco, alle praline o cioccolatini, possono essere aggiunti gli aromi, le sostanze aromatiche naturali, le sostanze aromatiche sintetiche o artificiali di composizione chimica identica a quella dei principali componenti delle sostanze aromatiche naturali nonche' la etilvanillina, ad esclusione delle composizioni aromatiche che ricordano il sapore del cioccolato naturale o della materia grassa del latte. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, la denominazione del prodotto deve essere accompagnata da un'indicazione relativa a questa aggiunta nel caso: del cacao in pasta, del cioccolato di copertura e del cioccolato di copertura al latte; dei vari tipi di cacao in polvere, di cioccolato e di cioccolato al latte, diversi da quelli di copertura, nonche' del cioccolato bianco, allorche' il sapore dell'aroma o della sostanza aromatica utilizzata e' predominante. La menzione di cui al comma precedente deve essere fatta:
- a)se si impiega un aroma, mediante l'indicazione del nome;
- b)se si impiegano sostanze aromatiche diverse dall'etilvanillina, mediante l'indicazione che accompagna la denominazione "al gusto di..." o "all'aroma di..." seguita da una indicazione che precisi la natura del gusto o dell'aroma in caratteri delle medesime dimensioni. Qualsiasi riferimento ad un'origine naturale e' riservato alle sostanze aromatiche naturali;
- c)se si impiega etilvanillina, mediante l'indicazione "all'etilvanillina" o "aromatizzato all'etilvanillina".
Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003
