Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003. Leggi il testo vigente →
Ai prodotti di cui alla presente legge, ad eccezione della granella di cacao, puo' essere aggiunta la lecitina vegetale, tecnicamente pura, il cui indice di perossido in milliequivalente per kg non e' superiore a 10. La denominazione del prodotto deve essere accompagnata dalla menzione del prodotto aggiunto e della sua percentuale, salvo quando la lecitina sia aggiunta ai vari tipi di cioccolato di cui ai punti da 16 a 30 dell'allegato. I prodotti di cui alla presente legge, non possono contenere piu' dello 0,5 per cento del loro peso totale in fosfatidi. Tale percentuale e' portata all'1 per cento per i vari tipi di cacao in polvere, per il cioccolato comune al latte nonche' per il cioccolato sotto forma di granelli o di fiocchi, ed al 5 per cento per i vari tipi di cacao in polvere destinato alla fabbricazione di preparazioni istantanee, purche' tale destinazione sia indicata sugli imballaggi e/o sui documenti commerciali.
Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003
