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Il cioccolato extra, il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato al latte, il cioccolato al latte magro, il cioccolato comune al latte, il cioccolato bianco, il cioccolato ripieno nonche' le praline o cioccolatini, possono essere guarniti parzialmente in superficie con sostanze commestibili sino alla concorrenza del 10 per cento del loro peso totale. In tal caso: i limiti massimi del 40 per cento e del 30 per cento di cui all'articolo precedente comprendono le sostanze di guarnitura; il limite minimo del 25 per cento fissato per la presenza nei vari tipi di cioccolato, nel cioccolato ripieno e nelle praline o cioccolatini, si applica al peso totale del prodotto, guarnitura compresa.
Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003
