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Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

  • a)siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
  • b)abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;
  • c)dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
  • d)perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e' necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Testo in vigore dal 27 aprile 2001 al 1 gennaio 2013

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 221/2003

    Questione infondata
    24 giugno 2003

    Nel giudizio in via principale, la censura sull'intero testo della legge va letta nel complessivo contesto del ricorso, poiché si limita a esporre in sintesi una doglianza che viene poi rivolta contro disposizioni determinate: è perciò a queste che deve farsi riferimento per individuare l'oggetto della questione di costituzionalità. - In termini, citata la sentenza n. 317/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 116 cost. · Art. 2 Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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