Art. 2 — Soggetti promotori
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Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
- a)siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
- b)abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;
- c)dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- d)perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e' necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Testo in vigore dal 27 aprile 2001 al 1 gennaio 2013
